La Fim e la Uilm sono pienamente legittimate a siglare contratti con la Fiat, anche in deroga al contratto nazionale di lavoro metalmeccanico, e l'intesa ha piena efficacia in quanto non esiste alcuna norma che la vieti. E' così che il giudice del lavoro torinese Vincenzo Ciocchetti spiega, nelle motivazioni depositate stamane in cancelleria, la sentenza con la quale, il 16 luglio scorso ha respinto il ricorso della Fiom per la dichiarazione di illegittimità dei contratti di primo e secondo livello conclusi per lo stabilimento Fiat di Pomigliano d'Arco. Richiamandosi al principio di "effettività", il giudice dichiara efficace l'accordo contestato dal sindacato della Cgil e firmato invece dalle altre organizzazioni sindacali. L'intesa mostra "una certa disorganicità", scrive Ciocchetti, manca di "una chiara vicenda abrogativa" degli accordi precedenti e non presenta "una sicura gerarchia tra le fonti contrattuali richiamate, con portata vincolante e da tutti accettata", tuttavia non si può accogliere la richiesta della Fiom di "veder caducati i contratti stipulati dalle parti sociali sicuramente rappresentative". "Nel caso di specie - spiega il giudice - non v'è dubbio che Fim e Uilm, le due principali organizzazioni formatarie dei contratti in questione, siano sicuramente organizzazioni rappresentative dei lavoratori; inoltre, se è vero che, sull'altro versante, non vi è un'organizzazione di categoria datoriale, ma una grande impresa, è anche vero che non esiste alcun divieto legale alla stipula di simili tipi di contratto". Dunque tale stipula non può essere considerata antisindacale, anche in considerazione del fatto che è stata approvata in un referendum "dalla stragrande maggioranza" dei lavoratori. Se, però, la Fiom è tenuta a rispettare questo accordo, per lo stesso principio di rappresentanza all'interno dell'azienda non può essere esclusa dalle rappresentanze sindacali. "L'impresa - scrive il giudice - non può escludere un'organizzazione sindacale che dispone di una propria rappresentanza per il solo fatto di stipulare con altri sindacati una convenzione avente quale effetto conseguente di estromettere tale organizzazione". Perciò Ciocchetti conclude per la antisindacalità di tale esclusione, che appare "paradossale e ingiustificata". Il datore di lavoro, argomenta Ciocchetti, non può attuare "interventi, posti in essere non solo in modo unilaterale, ma anche sul piano negoziale", destinati a "favorire o, all'opposto, danneggiare una delle organizzazioni che partecipano alla dialettica intersindacale". Il datore di lavoro, anzi, deve mantenere un atteggiamento di "neutralità" rispetto alle scelte di tutti i sindacati con cui tratta "senza schierarsi in favore di alcuno di essi". Poiché, in conclusione, "la Fiom è un sindacato pienamente rappresentativo e non può essere discriminata in base al suo dissenso sugli accordi contrattuali", la sua esclusione va dichiarata "antisindacale", con la conseguenza di riconoscerle il diritto di far parte delle Rsa aziendali.
(Fonte: http://torino.repubblica.it - 15/9/2011)
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